Decreto contro il coronavirus: leggi il testo completo
Una stretta mai vista, misure gravi e urgenti per contenere il contagio da coronavirus che sta portando al collasso del sistema sanitario nelle zone maggiormente colpite e in prospettiva può portare a scenari estremamente seri in tutta Italia.
Il premier Giuseppe Conte firma così un decreto in cui si introducono nuove norme restrittive in tutta la Lombardia e in 14 altre province, con 16,7 milioni di persone coinvolte.
In allegato il testo completo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Ecco in sintesi le disposizioni valide dall'8 marzo al 3 aprile 2020 in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti.
- Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di emergenza. (Vengono meno le «zone rosse» che erano state stabilite all’inizio dell’epidemia, in quanto le limitazioni sono estese a territori più ampi)
- Non c’è divieto assoluto di movimento ma necessità di motivarlo, quindi una ridotta mobilità.
- Chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado e degli Atenei
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo quelli effettuati da professionisti a porte chiuse
- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
- La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari
- Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
- Chiusi i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura.
- Sospese le cerimonie civili e religiose,ivi comprese quelle funebri
- Sospese tutte le manifestazioni organizzate
- Sospesa ogni attività come per esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
- Consentite le attività dei bar e ristoranti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
- Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone
- L’inosservanza dei divieti è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206».
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