Pannelli fotovoltaici su parti private senza il sì dell'assemblea
I pannelli fotovoltaici se installati su parti private del condominio, possono essere messi anche senza il sì dell’assemblea. Ricordiamo però che va comunque sempre avvertito l'amministratore, che può disporre limitazioni per sicurezza e decoro. Ma andiamo con ordine. Le agevolazioni fiscali al 110% in vigore per lavori eseguiti entro fine 2021, allargano la possibilità di installare in condominio gli impianti fotovoltaici.
Possono essere ammessi al bonus a traino di almeno un intervento primario anche nel caso in cui si decida di installarli su pertinenze degli edifici principali, come le pensiline di un parcheggio all'aperto in cortile. A vantaggio della diffusione del fotovoltaico però c'è di più. Per i singoli condomini, per esempio, c'è la possibilità di installarne sulle parti di loro proprietà esclusiva anche senza il permesso dell'assemblea, visto che l'articolo 1122 bis del Codice civile specifica come gli impianti destinati alle singole unità abitative non siano «soggetti ad autorizzazione».
L'unica prescrizione fatta all'interessato riguarda l'obbligo di comunicare all'amministratore «il contenuto specifico e le modalità di esecuzione dell'intervento» nei casi in cui l'installazione dell'impianto privato implichi modifiche delle parti comuni. L'amministratore e l'assemblea possono allora intervenire nel merito, imponendo all'esecutore particolari «cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro dell'edificio condominiale». In questi casi, se il condomino titolare dei lavori per il fotovoltaico non dovesse adempiere alle prescrizioni, l'assemblea può legittimamente vietarli (Cassazione, ordinanza 28628/2017).
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