I piccoli abusi edilizi di privati non frenano il condominio
La conformità edilizia dell’immobile può diventare un requisito complicato da assolvere per molti condomini per aderire al Superbonus: alla regolarità edilizia «assoluta» delle parti comuni (facciate, scale, androni, tetto, eccetera), si deve aggiungere quella delle parti private, ovvero i singoli appartamenti. Col decreto Rilancio (Dl 34/2020) il concetto di «conformità edilizia» era rigidissimo: stando alla lettera della norma, un bagno abusivo o una parete spostata senza permesso, rappresentavano un ostacolo insormontabile anche per il cappotto termico nelle parti comuni. A semplificare le cose è intervenuta la legge di conversione (126/2020) del «decreto agosto» (104/2020).
Nella nuova norma è stato, infatti, previsto che «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi». Le asseverazioni sulla regolarità edilizia riguardano solo le parti comuni sulle quali si interviene e gli eventuali abusi realizzati su parti private che insistono su di esse (finestre, verande, tettoie e simili). Se un condomino vorrà sostituire gli infissi nel proprio appartamento (lavoro trainato), lo stesso dovrà essere perfettamente in regola.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato