Cappotto termico a costo zero, ma solo con il salto di due classi
Che il Bonus Casa 110% rappresenti una grande opportunità, sia per il settore edilizio che per i privati, è stato più volte rimarcato. Addentrarsi però nella babele normativa che permette concretamente di beneficiare del sostanzioso sgravio fiscale non è compito facile, principalmente per l'intersecarsi di aspetti giuridici, fiscali e strutturali che rendono complicato ai non addetti ai lavori il destreggiarsi tra le pagine della legge. L'Agenzia delle entrate, attraverso circolari, documenti e faq, si è in quest'ottica messa a disposizione col preciso intento di approfondire i contenuti degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, quelli che esplicitamente parlando di Superbonus.
Tra i tanti aspetti che bisogna considerare al fine della possibilità o meno di accedere all'agevolazione, c'è innanzitutto la tipologia di interventi che effettivamente permettono di fruire del vantaggio fiscale. In primis è fondamentale una distinzione: la norma prevede come fondamentali gli interventi «trainanti» cioè quelli permettono di accedere direttamente al Superbonus. Ricordiamo comunque che va sempre conseguito il miglioramento di due classi energetiche. Ad essi si affiancano i trainati, per i quali lo sgravio è ottenibile solo se abbinati ad un trainante. Discorso a parte meritano gli interventi antisismici, con la detrazione già prevista dal Sismabonus che viene elevata al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021Rimanendo però sulla distinzione tra trainanti e trainati è bene fare un po' di chiarezza. Il Superbonus spetta nel caso in cui si realizzino lavori di isolamento termico sugli involucri o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. ll primo intervento, l'isolamento termico delle superfici opache verticali, comprende le pareti verticali, le orizzontali (un solaio di copertura per esempio) e quelle inclinate come le falde del tetto. Queste parti devono interessare l'involucro dell’edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici, purchè sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi esterni.
Le somme massime ammissibili sulle quali calcolare il 110% sono di tre entità: 50.000 euro per le unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti, 40.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità di cui è composto l'edificio, quando queste sono da 2 a 8 e 30.000 euro, sempre da moltiplicare per il numero delle unità dell'edificio, per quelle sopra le otto unità.
Per quanto riguarda invece la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale c'è da fare una distinzione più netta tra quelli per le parti comuni e quelli destinati a unità unifamiliari o indipendenti. Nel primo caso sono riconosciuti ai fini dell'ottenimento del Superbonus gli impianti centralizzati a condensazione almeno di classe A, o a pompa di calore, ibridi o geotermici, anche con abbinato il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, quelli di microcogenerazione e i collettori solari. I limiti di spesa si dividono in due categorie: 20.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari (fino a 8 unità) e 15.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità che eccedono le 8. Sul secondo fronte (unità unifamiliari o indipendenti) gli interventi riconosciuti sono i medesimi. A cambiare è il massimale della spesa: 30.000 euro.
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