Le limitazioni alla patente tra casa e vacanza

Una persona che mi è molto cara, quasi 85 anni, una testa che funziona benissimo ed una mobilità non brillantissima, ha una patente che prevede limitazioni all’uso per i seguenti codici: 61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto); 62. Guida entro un raggio di 10 chilometri dal luogo di residenza del titolare. La persona in questione, da circa 60 anni, trascorre i mesi di luglio ed agosto in una località di villeggiatura a 60 chilometri dalla sua abitazione. In proposito vorrei porle, cortesemente, il seguente quesito. Qualora la persona in questione: 1 - trasferisse il domicilio temporaneamente, per i soli mesi di luglio ed agosto, nella sopraindicata località di villeggiatura; 2 - venisse accompagnato nella citata località con la sua auto guidata da parenti; 3 - potrebbe poi legittimamente guidare la sua auto con i limiti previsti dai codici sopraindicati? Perché se quella persona può guidare, rispettando i limiti previsti, nelle vicinanze del suo domicilio abituale, la ragione dovrebbe consentirgli di guidare, ovviamente sempre rispettando i limiti previsti, nella località di villeggiatura in cui si reca da 60 anni .
Vito Lancellotti
Brescia
Gentile lettore, le ferie si avvicinano e l’età media degli automobilisti tende ad alzarsi, con il collega Roberto Manieri abbiamo perciò cercato di trovare una risposta a un quesito particolare che può interessare molte altre «pantere grige». Nella Circolare ministeriale 27/06/2022 n. 20807 «Codice 62 su patente», è scritto che la normativa europea non conosce il concetto di residenza anagrafica, bensì quello di residenza normale: «il termine inglese “residence” si presta ad essere indifferentemente tradotto come residenza, dimora o abitazione». Pertanto il domicilio e la dimora abituale vanno definiti in base all’articolo 43 del nostro Codice civile: «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». Il concetto di «abitazione», pur non avendo una puntuale definizione giuridica, è per interpretazione consolidata «il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità, quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno». In caso di controlli - spiega la Circolare - il conducente deve adeguatamente comprovare che abita di fatto, con una certa continuità e stabilità, in un determinato luogo, nel raggio di chilometri consentitogli, potendo ad esempio esibire un contratto di locazione o di albergo. Insomma: in villeggiatura in teoria si può guidare secondo le limitazioni previste, ma in caso di accertamento il conducente deve aver titolo per essere al volante in quel luogo perché può dimostrare di abitarvi con una certa continuità. Buone vacanze e... buona fortuna (g.c.)
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