Omicidio di Yara, «il Dna di Ignoto 1 è quello di Bossetti»
«Visto che la difesa ha utilizzato l'argomento anche in sede extra processuale», è bene chiarire che «la genericissima ipotesi della creazione in laboratorio del Dna dell'imputato, oltre ad appartenere alla schiera delle idee fantasiose prive di qualsiasi supporto scientifico e aggancio con la realtà, è manifestamente illogica».
Lo scrive la Cassazione nella sentenza definitiva a carico Massimo Bossetti. «Se si volesse seguire la tesi complottista legata anche alla necessità di dare in pasto all'opinione pubblica un responsabile», scrive la prima sezione penale della Cassazione, «è evidente che - ammessa solo per ipotesi la reale possibilità di creare in laboratorio un Dna - si sarebbe creato un profilo che immediatamente poteva identificare l'autore del reato senza attendere, come invece è accaduto, ben tre anni».
Così come, secondo la Cassazione, è «fantasiosa» l'ipotesi di una contaminazione volontaria da parte di terzi prima del ritrovamento del corpo della vittima.
In 155 pagine la Cassazione risponde ai venti motivi di ricorso della difesa, che sollevava diverse obiezioni, contestando la prova del Dna, la «catena di custodia», i kit utilizzati. La Cassazione biasima i «reiterati tentativi di mistificazione degli elementi di fatto», «amplificate da improprie pubbliche sintetizzazioni». «La probabilità di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genotipico», evidenza la Corte, equivale a «un soggetto ogni 3.700 miliardi di miliardi di miliardi di individui».
«I giudici di merito - si legge nella sentenza - hanno correttamente affermato che il profilo genetico è stato confermato da ben 24 marcatori», evidenziando «a maggiore tutela dell'imputato, che la certezza dell'identificazione è particolarmente solida», in quanto le linee guida scientifiche individuano un soggetto «con l'identità di soli 15 marcatori».
Rispondendo all'obiezione sulla catena di custodia, la Corte afferma che il Dna di Bossetti «non era presente nelle banche dati all'epoca disponibili e che sono state ampiamente e ripetutamente consultate proprio allo scopo di identificare Ignoto 1, sicché è impossibile ipotizzare una contaminazione dei reperti prelevati all'inizio del 2011 con il profilo dell'imputato che è stato acquisito soltanto tre anni dopo».
Quanto alla richiesta della difesa di una perizia, i giudici spiegano che vi si ricorre in caso di «evidenza dell'utilizzo di una metodica errata o superata e dell'esistenza di un metodo più recente e più affidabile»: «nulla di tutto questo emerge dagli atti».
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