Che cos'è l'autonomia differenziata e perché se ne parla?
Da settimane si parla di «autonomia differenziata». Ieri, in particolare, ha avuto su tutti i media ampio risalto l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge promosso da Roberto Calderoli. Da qui ad arrivare alla piena attuazione del piano che fortemente aveva voluto anche la prima Lega Lombarda di Umberto Bossi il passo è lungo, in quanto il via libera definitivo si avrà solo una volta superato l'articolato iter legislativo tra governo, Parlamento, Conferenza Stato-Regioni.
Ma di base, cos’è nello specifico l’autonomia differenziata?
Con l’autonomia differenziata, lo Stato riconosce a una Regione a statuto ordinario (quindi a tutte tranne le cinque a statuto speciale: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta) la possibilità di produrre leggi in modo autonomo relativamente a 23 materie di competenza concorrente - vale a dire sia statale che regionale - e a 3 di materie di competenza esclusiva dello Stato (si veda più sotto).
In più, l’autonomia differenziata prevede che le Regioni possano trattenere parte del gettito fiscale, ossia le entrate tributarie (imposte, contributi, tasse, ecc.), che ad oggi lo Stato preleva per finanziare interventi pubblici. Un gettito che nel suo insieme nei primi nove mesi del 2022 è ammontato a oltre 378 miliardi di euro (dato Mef).
Tale proposta si rifà alla riforma del «Titolo V» del 2001 che aveva permesso di introdurre all’articolo 116 della Costituzione Italiana il comma 3, secondo il quale «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata […]». Una questione finora mai toccata e resa realtà, anche in ragione del fatto che, a detta di molti esperti, «potrebbe portare ad accentuare ulteriormente le differenze in termini sociali ed economici tra regioni del Nord e del Sud Italia».
Le materie di legislazione concorrente ed esclusive dello Stato.
Le materie di legislazione concorrente sono il complesso di attribuzioni che spettano a due o più soggetti, in questo caso Stato e Regioni. Di seguito, la lista di tutti i 23 argomenti indicati nell’articolo 117 della Costituzione, che include anche ambiti delicatissimi, quali istruzione e sanità pubblica:
- rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
- commercio con l’estero;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione (fatto salvo per l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con l’esclusione dell’istruzione e della formazione negli istituti scolastici professionali);
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
- previdenza complementare e integrativa
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- valorizzazione dei beni ambientali;
- casse di risparmio e casse rurali;
- aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
In più, tra le richieste dell’autonomia differenziata rientrano tre materie di sola competenza dello Stato (anch’esse tutte indicate nell’articolo 117 della Costituzione), ossia:
- organizzazione della giustizia di pace;
- norme generali sull'istruzione;
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
I «Lep»
Per beneficiare dell’autonomia legislativa, le Regioni devono essere in grado di rispettare e garantire i Livelli essenziali di prestazione (Lep), vale a dire le soglie minime di qualità dei servizi civili e sociali che spettano di diritto ai cittadini. Soglie che devono essere determinate e garantite da una cabina di regia a livello nazionale come, ad esempio, il numero di posti letto in ospedale ogni tot abitanti. La questione principale è tuttavia che lo Stato, per molti dei settori interessati, non ha mai esplicitato questi valori, con la conseguente diversificazione di finanziamenti e numero di servizi nello Stivale.
Il disegno di legge richiede pertanto al governo di fissare i Lep entro un anno dicendo inoltre che, se il presidente del Consiglio dei ministri non dovesse emanare i decreti per stabilire queste soglie, i finanziamenti dello Stato verrebbero automaticamente divisi in base ai dati delle spese storiche di ogni Regione.
Per questo motivo, se il testo come detto dovrà incassare il placet del Parlamento, nel frattempo una cabina di regia dovrà stabilire i livelli essenziali di prestazione: avrà tempo fino alla fine del 2023 per arrivare a una conclusione, auspicando «il pieno superamento dei divari territoriali».
La previsione di Calderoli è quella di arrivare entro 12 mesi all’approvazione del disegno e alla variazione dei Lep da parte della cabina di regia, per poi arrivare a inizio 2024 con l’esame delle proposte di autonomia differenziata da parte del governo. Una prospettiva che di contro, le opposizioni dentro e fuori dall'aula sperano non sia mai raggiunta.
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