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Strage Bologna: difesa Bellini deposita ricorso in Cassazione

Le dichiarazioni spontanee dell'imputato Paolo Bellini nell'aula di Tribunale della Corte d'Appello dove oggi è attesa la sentenza del processo per Paolo Bellini con l'accusa di essere uno degli esecutori materiali della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna
Le dichiarazioni spontanee dell'imputato Paolo Bellini nell'aula di Tribunale della Corte d'Appello dove oggi è attesa la sentenza del processo per Paolo Bellini con l'accusa di essere uno degli esecutori materiali della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna
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BOLOGNA, 19 FEB - Per i difensori dell'ex esponente di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, "le due sentenze conformi" non hanno rispettato "lo standard valutativo della prova indiziaria, in quanto sia nell'operazione propedeutica consistente nella valutazione di ogni singola prova, sia nella valutazione globale, riteniamo che non abbiano risolto la fisiologica parzialità, e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, per pervenire alla certezza che consente di attribuire il reato all'imputato 'al di là di ogni ragionevole dubbio'". E' quanto sostengono gli avvocati Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti, nel ricorso depositato in Cassazione per chiedere "l'annullamento, con o senza rinvio", della sentenza pronunciata lo scorso 8 luglio dai giudici della Corte d'Assise d'appello di Bologna, che hanno confermato l'ergastolo per l'ex Primula Nera per concorso nella strage del 2 agosto 1980. Tra i 18 motivi per i quali secondo i legali la Cassazione dovrebbe annullare la condanna c'è il rigetto della richiesta di citare nuovamente come testimone la nipote di Paolo Bellini, Daniela, che in primo grado era stata citata dall'accusa e si era avvalsa della facoltà di non rispondere: "Una teste fondamentale - per i due difensori - perché avrebbe deposto sul fatto decisivo se erano o meno passati per Bologna, oppure avevano ininterrottamente viaggiato da Scandiano fino a Rimini". Altro elemento per chiedere l'annullamento della sentenza, per Capitella e Fiormonti, è "l'aver omesso di accertare l'orario segnato sull'orologio indossato da una signora ripresa dietro l'anonimo ritenuto Paolo Bellini, oppure di accertare l'orario in cui sono state riprese le immagini nelle quali compare l'anonimo ritenuto Paolo Bellini con il ricorso allo strumento del Sun Earth Tools, secondo le regole della scienza gnomonica". Per i due legali, infatti, l'orologio della signora segnerebbe le 12.15 o le 13.15, orari in cui Bellini non poteva essere presente in stazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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