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Riforma costituzionale: come cambia l'iter legislativo

La riforma costituzionale su cui gli italiani saranno chiamati ad esprimersi il 4 dicembre cambia anche il processo legislativo
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Dal bicameralismo paritario a quello differenziato. La riforma costituzionale su cui gli italiani saranno chiamati ad esprimersi il 4 dicembre cambia completamente il nostro sistema parlamentare. Ne consegue che anche il processo legislativo viene profondamente modificato. La riforma stravolge completamente l’articolo 70 della Costituzione vigente che fino ad oggi recitava così: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». 

Basti dire che il nuovo articolo 70 passa da 9 a 400 parole e innova profondamente il procedimento legislativo: vengono previste due tipologie di procedimento, bicamerale e monocamerale, cui si affianca una specifica procedura, monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, per le leggi che applicano la «clausola di supremazia» dello Stato sulle Regioni. In sostanza, il sistema del bicameralismo paritario con voto del Senato e della Camera resta solo per le leggi costituzionali e di loro attuazione, per i referendum, minoranze linguistiche, leggi elettorali, ineleggibilità e insindacabilità, trattati comunitari e ordinamento degli enti locali.

Tutte le altre leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati, con un procedimento legislativo «monocamerale partecipato», ovvero resta la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell’iter legislativo. In particolare Palazzo Madama può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, disporre di esaminare i progetti di legge approvati da Montecitorio. Le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all’esame della Camera alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva. 

Alla Camera è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l’amnistia e l’indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli comunitari, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale. Alla Camera spetta altresì il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. 

Anche i disegni di legge di bilancio seguono il procedimento monocamerale, con la differenza che il loro esame da parte del Senato, dopo l’approvazione della Camera, avviene in via automatica ed il termine per deliberare emendamenti è di 15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera. 

Il Senato può richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all’esame di un progetto di legge. Viene attribuito al Senato il potere di richiedere alla Camera dei deputati, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro sei mesi dalla data della deliberazione del Senato. Infine il potere di istituire Commissioni di inchiesta viene mantenuto da entrambe le camere, ma per il Senato è limitato a inchieste «concernenti le autonomie territoriali».

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