Esodo di Ferragosto: primo test per il «nuovo Autovelox»
L'esodo di agosto rappresenta il primo vero test per le nuove procedure sull'utilizzo degli Autovelox, in vigore dal 31 luglio a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (datato 13 giugno 2017).
Cartelli di avviso, distanze degli apparecchi, visibilità di pattuglie e agenti sono ora regolamentate con norme che hanno valore di legge. Il provvedimento ha radunato in un testo unico le disposizioni legate all'utilizzo dei rilevatori elettronici di velocità che, è chiarito all'articolo 2, devono «essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale».
Dopo anni di valutazioni interpretative anche contrastanti, ricorsi degli automobilisti, sentenze ondivaghe di Giudici di pace e Tribunali, il Governo ha quindi deciso di porre finalmente i paletti alla materia. «Il Decreto - commenta il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it,
distribuito da Giuffrè - fornisce finalmente uno strumento chiaro per scriminare gli accertamenti legittimi da quelli a volte troppo disinvolti che ancora si segnalano in alcuni frangenti. Mette ordine e soprattutto garantisce un rango normativo a tutte le indicazioni fornite dagli organi di
coordinamento dei servizi di polizia stradale. Da oggi il venir meno di una delle prescrizioni relative alle modalità di controllo non significherà più soltanto discostarsi dalle indicazioni ministeriali, ma il compimento di un atto contrario a una specifica normativa».
Ricordiamo, nel dettaglio, i punti salienti previsti dalla normativa, in parte anticipati lo scorso 21 luglio da una circolare diffusa a Prefetti e organi di Polizia dall'ufficio del ministro dell'Interno Minniti. La distanza tra cartello e postazione non può mai superare i 4 km sui percorsi extraurbani e in caso di intersezioni stradali vi è l'obbligo di ripetizione delle segnalazioni (questo non vale però per semplici immissioni, aree di parcheggio e similari). Viene chiarito un altro dubbio che aveva dato adito a ricorsi: non è necessaria la presenza di un secondo cartello di segnalazione sul lato sinistro delle strade a senso unico e a più corsie. Quindi, se nel sorpasso di un camion o di una macchina l'automobilista non vede il cartello di avviso non ci sono appigli per ricorrere contro l'eventuale sanzione. È, poi, confermata l'assenza di qualsiasi obbligo di segnalazione per i sistemi adibiti al controllo dinamico installati a bordo dei veicoli delle Forze dell'Ordine con relativo stop a speculazioni su possibili successi dei ricorsi.
«Viene specificato poi cosa si intende per visibilità delle postazioni - sottolinea dirittoegiustizia.it - e come questa può essere assicurata, per esempio, attraverso l'impiego di segnali posti nelle immediate vicinanze della postazione, e raffiguranti il simbolo dell'organo accertatore. Il medesimo compito può essere utilmente assolto dagli agenti in divisa o dai dispositivi luminosi delle auto di servizio. Ulteriori prescrizioni vengono date in caso di accertamento effettuato sul lato opposto della carreggiata rispetto al posizionamento dello strumento, o quando questo interessi entrambe le direzioni, di modo che sia sempre garantita l'avvistabilità nel senso di marcia oggetto di controllo». Importante, infine, è il chiarimento sule postazioni di controllo temporaneo: il presegnalamento può essere garantito sia attraverso cartelli mobili sia fissi, purché in questo caso i controlli non siano occasionali ma sistematici e rientrino in una programmazione specifica.
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