Dpcm e quarantena ridotta, la guida alle nuove norme anti-Covid
Sale la curva dei contagi e cambiano le norme per la lotta al Covid. Se da un lato le norme contenute nel nuovo dpcm firmato nella notte dal premier Conte, che sarà in vigore dal 14 ottobre al 13 novembre, sono più restrittive, dall'altro si accorcia il periodo di quarantena, che passa da 14 a 10 giorni, ma con l'obbligo di un tampone negativo per chi ha contratto l'infezione prima di poter uscire di casa.
ASINTOMATICI
«Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di Sars-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale va eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)».
«Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
CONTATTI STRETTI
I contatti stretti di casi con infezione confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Viene inoltre raccomandato di: eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
I CONTATTI DEI CONTATTI STRETTI
Per i contatti di contatto stretto con un caso positivo (per esempio se un collega ha un convivente positivo) non è prevista la quarantena né l'esecuzione di test diagnostici, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE
«Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)».
La Circolare chiarisce infine che: l'isolamento dei casi di documentata infezione da Sars-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Divieto di feste private al chiuso o all'aperto e «forte raccomandazione» a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva.
È la novità principale del nuovo Dpcm firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte e dal ministro Roberto Speranza, che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni, quindi dal 14 ottobre al 13 novembre.
RISTORANTI E BAR
Ristoranti e bar, pub, gelaterie e pasticcerie dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all'aperto.
A Brescia resta in vigore l’ordinanza comunale, che ha come limite le 20 per la consumazione d’asporto nelle serate di venerdì e sabato. Per i restanti giorni si dovranno seguire le nuove regole del dpcm.
Resta consentita la «ristorazione con consegna a domicilio» e la «ristorazione con asporto» ma «con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21».
MASCHERINE
Il dpcm stabilisce che è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ed è obbligatorio indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e all'aperto, salvo che non sia garantito il distanziamento sociale.
Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva (la passeggiatina non rientra tra le attività sportive), i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
Viene inoltre «fortemente raccomandato» l'utilizzo dei dispositivi «anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi»: se invitiamo parenti e amici a pranzo o a cena (non più di 6 persone), dunque, dobbiamo indossare la mascherina anche in casa.
FESTE, CERIMONIE, MATRIMONI, CENE TRA AMICI
Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi. La novità, rispetto ai precedenti dpcm, è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Nelle abitazioni private è «comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi» in numero «superiore a 6». Andrà indossata la mascherina.
GITE SCOLASTICHE, DIDATTICA A DISTANZA
Il Dpcm interviene anche sulle gite degli studenti. «Sono sospesi - si legge nella bozza - i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio».
Il ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina, ha escluso il ritorno alla didattica a distanza per le superiori, nonostante le ripetute richieste in questo senso avanzate dalle Regioni.
SPORT (COSA SI INTENDE CON AMATORIALE)
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale, dove per amatoriale si intende tutto ciò che non prevede la sottoscrizione e di conseguenza l’applicazione di uno specifico protocollo anti-Covid.
Gli sport di contatto sono consentiti «da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
CINEMA E CONCERTI
Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze.
Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
STADI
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori» all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso.
Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
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