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Cartelle fino a 1000 euro, i Comuni possono stralciarle entro il 31 marzo

Le amministrazioni hanno la possibilità di annullare integralmente le mini-cartelle, ma non tutte aderiranno
Il logo dell'Agenzia delle entrate - Foto © www.giornaledibrescia.it
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Una nuova chance per i Comuni che decidono di aderire allo stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro. Il decreto Milleproroghe concede infatti la possibilità di annullare integralmente le mini-cartelle. In questo caso il Comune dovrà dire «si». Inoltre è possibile, sempre per i Comuni, entro il 31 marzo dire invece di «no» allo stralcio parziale, che è automatico.

Già molte le amministrazioni che hanno dichiarato che non avrebbero aderito allo stralcio parziale entro la prima scadenza del 31 gennaio: è dunque improbabile che accolgano questa seconda opportunità legata alla «tregua fiscale». Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro.

I moduli online

È dunque disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio «integrale» dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. La legge di conversione del decreto Milleproroghe, infatti, ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla  riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). La Legge ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio «parziale» e comunicare il relativo provvedimento all’agente della  riscossione.

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