Transizione 5.0: l’ambiente e il principio Dnsh
In questo articolo si possono trovare le FAQ pubblicate sul sito del Gse relative al Piano Transizione 5.0. I chiarimenti si focalizzano su temi che effettivamente sollevano ancora alcuni dubbi e offrono quindi un importante contributo al chiarimento delle modalità applicative del piano.
Come si utilizza il credito maturato?
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Qual è la procedura per accedere all'agevolazione?
L'impresa deve registrarsi all'Area Clienti GSE, accedere al portale Transizione 5.0 e seguire gli step per prenotare e confermare il credito d'imposta, trasmettendo la documentazione necessaria.
Quale documentazione l'impresa è tenuta a conservare?
L'impresa deve conservare tutta la documentazione necessaria per accertare la correttezza delle dichiarazioni, incluse le certificazioni ex-ante ed ex-post, le fatture e la perizia tecnica asseverata.
Cosa prevede il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, ovvero non arrecare danno significativo all’ambiente) in relazione agli investimenti in attività e attivi connessi all’uso di combustibile fossile?
L’argomento è normato dall’articolo 5 del decreto attuativo del 24.07.2024. Per gli attivi connessi all’uso a valle, è possibile individuare tre distinte tipologie:
Categoria 1: veicoli agricoli e forestali: nel rispetto della condizione per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, questi veicoli sono ammissibili solo se si tratta di sostituzione di veicolo con motore da stage 1 a stage 5; l'usato oggetto di sostituzione deve essere già in possesso dell’impresa al 31.12.2023 e deve venire rottamato. Nessun vincolo dimensionale o di potenza tra nuovo e usato.
Categoria 2: le macchine mobili non stradali sono sempre escluse.
Categoria 3: tutti gli altri beni alimentati a combustibile fossile, eleggibili a 4.0 perché riconducibili all'allegato A (ad esempio, i forni a gas): ammessi solo se rientranti nelle eccezioni 1) e 2) della lettera B (Attività ETS in particolari condizioni – quindi molto raramente...). Relativamente alle attività connesse all'uso di combustibile fossile, descritte alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell’art. 5, (attività soggette al sistema di scambio quote di emissioni ETS, attività connesse al trattamento rifiuti, agli inceneritori e ai rifiuti speciali pericolosi) gli investimenti sono sempre esclusi se destinati a nuovi impianti o ad impianti esistenti quando determinano un aumento della capacità produttiva o della vita utile degli impianti. Sono ammessi comunque solo nel caso delle eccezioni descritte alle rispettive lettere.
Un professionista abilitato, iscritto al proprio albo professionale e già coperto da una polizza di responsabilità civile professionale, deve stipulare una nuova assicurazione per svolgere le attività di certificazione e redigere le perizie asseverate previste dall’art. 15, comma 1, del decreto attuativo del 24 luglio 2024?
Se la polizza professionale di responsabilità civile già in essere copre anche i rischi legati alle attività di certificazione previste dal Piano Transizione 5.0, non è necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza. Tuttavia, spetta al professionista verificare che la propria polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che intende svolgere.
L'incentivo Transizione 5.0 si configura come un aiuto di stato?
No, essendo una misura generale e non selettiva, non rientra tra gli aiuti di stato secondo la normativa comunitaria.
Qual è la dotazione finanziaria del Piano Transizione 5.0?
Per il biennio 2024-2025 sono disponibili 6,3 miliardi di euro.
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