Transizione 5.0: il caso delle aziende di noleggio
In questo articolo si possono trovare le Faq pubblicate sul sito del Gse relative al Piano Transizione 5.0. I chiarimenti si focalizzano su temi che effettivamente sollevano ancora alcuni dubbi e offrono quindi un importante contributo al chiarimento delle modalità applicative del piano.
Agricoltura: settore produttivo e processo produttivo
La Faq 4.14 offre definizioni di struttura produttiva e processo produttivo nel settore agricolo.
Processo produttivo è la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
Struttura produttiva è il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di affitto o comodato – in cui sono svolti i processi produttivi connessi a una specifica attività.
Il caso delle aziende di noleggio
Nel caso delle società di locazione operativa che effettuano investimenti per aggiornare o ampliare il parco macchine offerto a noleggio sono ovviamente queste società il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0.
L’obbligo – spiega la FAQ 4.15 – può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio: entrambe le opzioni sono ritenute valide, ma occorre scegliere uno dei due criteri. La riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando l’efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla società di noleggio; o in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell’utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell’efficienza energetica nei processi dell’utente del servizio di noleggio. Per quanto riguarda il soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche vale la prassi consolidata con la misura 4.0.
Le ESCo ammesse all’incentivo
La FAQ 2.15 allarga alle ESCo il perimetro del piano. Trattandosi di aziende che operano come contractor, il loro caso è complesso perché sono le ESCo ad acquisire i beni, ma le aziende clienti a utilizzarli. La FAQ chiarisce che in questo caso la ESCo, che realizza l’investimento e implementa il miglioramento energetico, è il beneficiario dell’incentivo.
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