Transizione 5.0: ammessi anche gli impianti solari termici
In questo articolo si possono trovare le Faq pubblicate sul sito del Gse relative al Piano Transizione 5.0. I chiarimenti si focalizzano su temi che effettivamente sollevano ancora alcuni dubbi e offrono quindi un importante contributo al chiarimento delle modalità applicative del piano.
Impianti di servizio
La Faq 3.9 si focalizza sugli impianti tecnici di servizio, normalmente esclusi dall’incentivo, spiegando che nel caso di attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi (ad esempio, nel caso di un albergo) diventano ammissibili se si configurano come impianti di produzione in senso proprio, sempre se risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
In questa logica vengono ritenuti ammissibili «gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell’energia».
Il nodo rispermio energetico
La Faq 4.12 spiega come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo interessato dai nuovi investimenti sia localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa. In tal caso, si spiega, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile sia adottare lo scenario controfattuale sia, in alternativa, «confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo». La logica, insomma, è la stessa già adottata nella Faq 4.9, che consentiva di far riferimento alle linee preesistenti in caso di espansione delle stesse.
Prestazioni minime
La Faq 6.8 spiega come fare a dimostrare di avere i requisiti per ottenere gli incentivi per il fotovoltaico previsti dalla misura «Transizione 5.0» in attesa che venga creato il Registro delle tecnologie per il fotovoltaico.
Si ricorda che i moduli fotovoltaici devono rispettare determinate norme tecniche, garantire determinate prestazioni minime, diverse a seconda del tipo di modulo, e dimostrare che i moduli – e le celle nel caso dei pannelli di tipo b) e c) – sono stati prodotti nell’UE tramite un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation). Invece delle certificazioni Iso, si può presentare «una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni Iso». Il Gse (Gestore dei Servizi Energetici) controllerà che le attestazioni presentate siano valide e che i requisiti siano effettivamente rispettati.
Produzione calore
La Faq 6.9 spiega che tra le rinnovabili ammesse all’incentivo rientrano anche gli impianti solari termici. La produzione di calore tramite un impianto solare termico infatti, anche se tecnicamente non si tratta di «elettrificazione» in senso stretto, rientra comunque negli approcci che utilizzano fonti rinnovabili per sostituire combustibili fossili nella produzione di calore. Gli impianti basati su tale tecnologia risultano pertanto ammissibili all’incentivo, a condizione che il calore prodotto sia interamente destinato al processo produttivo.
Agricoltura
La Faq 3.10 ammette all’incentivo le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le raccoglitrici, le vendemmiatrici e altre. Queste macchine, pur non essendo né «veicoli agricoli e forestali» né «trattori», possono rientrare nell’incentivo al pari appunto di trattori e veicoli agricoli anche nel caso in cui non siano omologate per la circolazione stradale, se marcate Ce in base alla direttiva macchine e se progettate e costruite per essere destinate all’uso agricolo e/o forestale.
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