Transizione 5.0: agevolabile il fotovoltaico per l’autoproduzione

Ecco alcuni chiarimenti su temi che sollevano ancora alcuni dubbi rispetto alle modalità applicative del piano
Sono agevolabili gli impianti fotovoltaici iscritti al registro
Sono agevolabili gli impianti fotovoltaici iscritti al registro
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In questo articolo si possono trovare le FAQ pubblicate sul sito del Gse relative al Piano Transizione 5.0. I chiarimenti si focalizzano su temi che effettivamente sollevano ancora alcuni dubbi e offrono quindi un importante contributo al chiarimento delle modalità applicative del piano.

Quali soggetti possono erogare le attività formative?

Le attività formative possono essere commissionate a soggetti esterni accreditati, come università, centri di competenza, ITS Academy, e altri enti riconosciuti.

Come si calcolano i consumi energetici dell'esercizio precedente per imprese di nuova costituzione?

I consumi energetici per imprese di nuova costituzione sono calcolati utilizzando uno scenario controfattuale, basato su una media dei consumi di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato europeo nei cinque anni precedenti.

La Cosa si intende per data di avvio del progetto?

La data di avvio del progetto è la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso.

Cosa succede se i costi ammissibili effettivamente sostenuti risultano differenti rispetto a quelli preventivati?

Se i costi sostenuti sono inferiori a quelli preventivati, il credito d'imposta sarà ricalcolato in proporzione ai costi effettivi. Se i costi sostenuti sono uguali o superiori, il credito d'imposta sarà pari a quello prenotato.

Quali controlli vengono svolti sulla documentazione presentata e sugli investimenti?

Il Ministero, tramite il GSE, verifica la correttezza delle certificazioni e può effettuare ispezioni in loco sui singoli interventi. In caso di indebita fruizione del credito, il GSE comunica all'Agenzia delle Entrate per avviare il recupero degli importi.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni?

Il DM «Transizione 5.0» prevede regole specifiche per la cumulabilità con altri incentivi nazionali. L'articolo 11 stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano per oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto. Non è invece cumulabile con: il credito d'imposta Transizione 4.0 (art. 1 co. 1051 ss. L. 178/2020); il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES).

È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali?

Sì, i veicoli agricoli e forestali definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628 possono beneficiare dell'incentivo, a condizione che: l'uso di combustibili fossili sia temporaneo e tecnicamente inevitabile; l'investimento sia sostitutivo (da motori Stage I a Stage V); venga dismesso un veicolo con motore Stage I (o precedente).

Tra gli investimenti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?

Sì, sono agevolabili solo gli impianti fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del DL 9 dicembre 2023, n. 181, e che rispondono ai requisiti tecnici previsti. Inoltre, esiste una maggiorazione della base di calcolo per impianti con pannelli ad alta efficienza.

Chi può rilasciare la perizia tecnica asseverata?

La perizia può essere rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti agli albi professionali, oppure da enti di certificazione accreditati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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