Requisiti energetici: le ombre che mettono il freno all’agevolazione

Le Faq del Mimit di ottobre, rispetto al «piano Transizione 5.0», chiariscono dubbi interpretativi sulle nuove macchine acquistate
Con il piano 5.0
Con il piano 5.0
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Le agevolazioni del pacchetto «Transizione 5.0» sono definitivamente operative e professionisti ed aziende stanno valutando come operare per ottenere il credito d’imposta. Nel corso di queste settimane si sono susseguite norme, circolari e Faq che però hanno lasciato forti dubbi circa la specifica casistica dell’aggiunta di una nuova macchina.

Marzo 2024

In principio è stato l’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ad aprire le danze creando dubbi tra gli operatori del settore. Il decreto stabilisce infatti, per i nuovi investimenti in strutture produttive nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici, la concessione di un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta.

Beni oggetto dell’agevolazione devono avere le stesse caratteristiche di quelli di «Industria 4.0», ovvero appartenere a certe categorie (sostanzialmente quasi tutte le macchine «produttive») e soddisfare una serie di requisiti tra cui in particolare di quello dell'interconnessione ai sistemi logistici di fabbrica, ma in più devono conseguire risparmio energetico.

Una interpretazione della legge prudenziale sembra indicare che questa è rivolta alla mera sostituzione di beni obsoleti con altri più efficienti, escludendo l’aggiunta di nuove macchine a fianco di quelle vecchie già presenti (ricordiamo che chi investe, lo fa per espandere la propria capacità produttiva).

Luglio 2024

Successivamente (e ben oltre i 30 giorni promessi) arriva il decreto attuativo del 24 luglio, che delude gli operatori, sempre per quanto riguarda l’ipotesi di aggiunta di una macchina a fianco delle analoghe preesistenti; il decreto chiarisce che il risparmio energetico va calcolato misurando il consumo specifico per «unità di prodotto», prima e dopo l’introduzione dell’investimento, ma calcolandolo su base di un intero processo o addirittura stabilimento.

Esempio

Chiaramente metterebbe fuori gioco l’investimento dell’imprenditore tipo, che, ad esempio, aggiunge il ventunesimo tornio ai venti già presenti. Per quanto quello nuovo sia «risparmioso», se il suo risparmio viene spalmato su tutti e ventuno i torni, ben difficilmente può abbattere il consumo dell’intero reparto tornitura per poter raggiungere le soglie minime previste per accedere al credito d’imposta.

Agosto 2024

Con la Circolare Operativa 16 agosto 2024, n. 25877 si fa chiarezza circa il perimetro da considerare per calcolare il risparmio energetico, restringendolo sensibilmente. Una prima boccata d’ossigeno arrivava infatti dalla frase «Nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da più linee produttive in parallelo interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerato come processo interessato solo la parte oggetto d’investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output del processo».

Esempio

Nell’esempio dell’imprenditore con 20 torni, che ne sostituisce solo uno, questa definizione è salvifica, perché ci autorizza confrontare uno a uno, tornio vecchio «vs» nuovo, senza considerare gli altri 19, tuttavia pur non escludendo esplicitamente l’aggiunta di una nuova macchina, non chiarisce con cosa confrontare il tornio nuovo in questa ipotesi.

Rimane sempre l’ombra del confronto processo totale ante, su processo totale post, tuttavia si comincia ad intravedere la luce: se per quanto riguarda la macchina nuova è chiaro ormai che il consumo va calcolato solo su questa, comincia a farsi strada l’idea, unica tecnicamente ragionevole, che il tornio nuovo vada confrontato con il consumo medio dei torni vecchi già presenti.

A fugare definitivamente i dubbi arrivano infine le Faq del Mimit (raccolta dell’8/10/2024 punto 4.9) che chiariscono al di là di ogni dubbio quale debba essere la logica, già intuita da alcuni, nel caso si introduca un bene «destinato ad integrare un processo produttivo esistente»; in questo caso per nulla marginale nel panorama imprenditoriale bresciano, il risparmio energetico può essere calcolato confrontando l’indicatore di prestazione energetica del bene da integrare con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei beni preesistenti. È evidente che questi mesi di incertezza siano tra le cause di una partenza a rilento delle prenotazioni del credito.

Ignazio Biserni, Ordine degli ingegneri di Brescia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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