Economia

Limiti di spesa e detrazioni: ancora troppi nodi e incertezze

I decreti non hanno sciolto dubbi su quanto è possibile ottenere sui lavori trainati con il Superbonus
Limiti di spesa: ci sono alcune incertezze sulla normativa
Limiti di spesa: ci sono alcune incertezze sulla normativa
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Ancora un fitto velo di confusione aleggia sopra alcuni specifici meccanismi del Superbonus 110%. Tra cittadini e sgravio fiscale si frappongono infatti diversi dubbi. Il più evidente, con tanto di sovrapporsi di norme di rango diverso, si ha sui limiti di spesa e di detrazione degli interventi dell'ecobonus trainati al 110% e quelli relativi a quali siano gli interventi che possono essere trainati al superbonus (installazione di impianti solari fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici).

Andiamo con ordine: le principali norme sul vecchio ecobonus del 65% non prevedono limiti di spesa massimi, ma solo di detrazione massimi. Ciò va in contrasto con quanto previsto dall'articolo 14 del Dl 63/2013, che sancisce la possibilità in capo al Ministero dello Sviluppo economico di definire «i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento» come recita la norma in questione, oltre che i requisiti tecnici degli interventi agevolati. Pertanto, qualsiasi decreto poteva sia introdurre i limiti di congruità, sia modificare i limiti complessivi di spesa. Le versioni definitive dei decreti del ministero su requisiti tecnici e asseverazioni del 6 agosto 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre, non hanno però fugato i dubbi.

Ennesimo cortocircuito si ha andando a leggere il testo del decreto Rilancio, l'allegato B del decreto del Mise del 6 agosto 2020 e la tabella 4 della Guida delle Entrate del 24 luglio 2020. Questi documenti e leggi prevedono che per il Superbonus del 110% agli interventi trainati all'ecobonus si applichino gli stessi limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente. Nell'esempio relativo alle finestre dell'allegato 1 del decreto Mise sulle asseverazioni del 6 agosto 2020 sembra che gli interventi dell'ecobonus trainati al 110% non possano superare i limiti di detrazione (e non di spesa) dell'ecobonus originario.

Tutta questa confusione potrebbe e dovrebbe trovare soluzione solamente tramite un nuovo intervento da parte del legislatore, che chiarisca in modo definitivo e assolutamente chiaro i limiti di spesa per l'ecobonus trainato. Nel frattempo però tale incertezza pesa sia sulle aziende sia sui privati cittadini. Le prime infatti in molti casi scontano questa confusione e sovrapposizione normativa, che causa un inevitabile attendismo da parte di chiunque voglia realizzare interventi di efficientamento energetico. Si ricorda in merito che la normativa di riferimento è l'articolo 14 del decreto legge 63/2013, che prevede specifici interventi quali acquisto e posa di finestre e infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione superiori o uguali alla classe A, sostituzione di scaldacqua, impianti di climatizzazione invernale a biomasse.

In ogni caso gli interventi di efficientamento energetico, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Medesimo requisito è richiesto per quegli immobili sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o che per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali non possono essere interessati da lavori trainanti.

 

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