Le agevolazioni fanno i conti con la stretta sulla cessione
Dubbi e perplessità rimangono dopo il decreto anti-frode che ha introdotto regole più restrittive sui bonus casa, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche per il bonus ristrutturazione, l’ecobonus ordinario e il bonus facciate (in vigore al 90% fino a fine anno) ed ai casi in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione della dichiarazione dei redditi. La norma è in vigore dal 12 novembre - come spiega la dottoressa Elisabetta Bombana, Commercislista e membro del Direttivo dell’Ordine Commercialisti di Brescia - con effetto retroattivo per i lavori già in corso prima di tale data.
Cosa è il visto di conformità e che tipo di controllo viene fatto per rilasciarlo?
«È il documento elaborato da un professionista abilitato necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere il Superbonus 110%. Col visto di conformità si certificano i presupposti che danno diritto alla detrazione; il documento viene rilasciato dopo la trasmissione telematica di tutti i documenti».
È come un sigillo che certifica la congruenza tra i lavori e la normativa?
«Esatto, come prevede la normativa (art.119, comma 11, del DL Rilancio, 34/2020) il visto ha per oggetto "i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta"; secondo il comma 13, il professionista che rilascia il visto deve anche verificare la presenza delle asseverazioni rilasciate dai tecnici e la presenza dell’assicurazione a favore di questi. I documenti emanati dal Cndcec e dalla Fnc, prevedono un controllo di tipo documentale/formale, finalizzato a verificare che il contribuente stia legittimamente fruendo del superbonus: in molti casi si tratta di farsi rilasciare delle autocertificazioni; vengono controllati soggetti beneficiari, immobili oggetto dell’intervento, ammontare delle spese sostenute e modalità di pagamento, presenza di attestazioni/asseverazioni ove richieste».
Quali sono le novità introdotte dal Dl Antifrode?
«Il visto di conformità viene ora richiesto anche nel caso di utilizzo della detrazione da Superbonus 110% in dichiarazione, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia Entrate, ovvero tramite il proprio sostituto d’imposta. Ma il decreto-legge n. 157/2021 ha esteso anche per tutti gli altri bonus casa l’obbligo di acquisire, in caso di opzione per sconto o cessione credito, sia il visto di conformità che l’asseverazione congruità prezzi da parte di un tecnico». Il decreto ha effetti retroattivi?
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Cosa succede a chi ha già in corso i lavori?
«L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione di cessione o sconto può avvenire secondo le vecchie regole, cioè senza obbligo di acquisire visto di conformità ed asseverazione solo se le fatture hanno data antecedente il 12 novembre e sono già pagate prima di tale data e deve risultare già stipulato il contratto di cessione/sconto con data anteriore al 12 novembre tramite annotazione sul documento di spesa».
Cosa si intende per asseverazione e congruità prezzi e quando va rilasciata?
«Si tratta della congruità delle spese ammesse ai bonus edilizi: può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, i lavori devono essere però almeno iniziati. Secondo la circolare 16, e le Faq del 22/11: è possibile optare per lo sconto in fattura/cessione del credito anche laddove non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori: è dunque possibile il disallineamento tra Sal/fine lavori e pagamenti, rilevando ai fini del visto e dell’asseverazione congruità prezzi soltanto i pagamenti avvenuti».
Ma si è aperta una polemica sui prezziari con l’Agenzia Entrate?
«La legge impone di fare riferimento a diversi prezziari, ma la circolare 16 sopra citata sembra impedire in alcuni casi l’utilizzo dei prezziari della casa editrice Dei, che sarebbero i più aggiornati per asseverare i prezzi. Si attendono chiarimenti in merito con la massima urgenza».
Manca un ultimo tassello, l’asseverazione tecnica dell’Enea. Quando serve?
«Questa viene richiesta per gli interventi di riqualificazione energetica (richiesta per il Superbonus 110%, per l’ecobonus ordinario o il bonus facciate con coibentazione), viene rilasciata da un tecnico abilitato, come un geometra, un ingegnere o un architetto. Serve a dimostrare di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere al bonus oltre alla congruità delle spese sostenute, ossia che i costi dichiarati nel computo metrico estimativo rispecchiano quelli degli interventi fatti».
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