Impianti di riscaldamento: più facile sostituirli con il bonus
La sostenibilità ambientale è evidentemente una delle linee guida che il legislatore ha seguito nella stesura della norma che ha istituto il Superbonus 110%. Non si può infatti accedere all'agevolazione fiscale qualora non si rispetti il primo e principale dettame cioè la realizzazione di interventi trainanti: l'isolamento termico delle superfici che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% (il cappotto termico), la coibentazione del tetto e gli interventi la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti). A questi si aggiungono le spese per gli interventi antisismici. Nello specifico si prevede un altro obiettivo da centrare.
Il Superbonus del 110% scatta qualora si ottenga il miglioramento di almeno due classi energetiche o, nel caso ciò non sia possibile, il raggiungimento della classe più alta «da dimostrare con l'Attestato di Prestazione Energetica ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata», spiega Claudio Calandra, titolare della TermoClima di Mantova, azienda specializzata nell'installazione di climatizzatori, caldaie e stufe.
«Non bisogna dimenticare che il legislatore ha previsto lo strumento dell'Ecobonus, che insieme al Superbonus sta spingendo il nostro mercato, nonostante zone rosse e chiusure - spiegano gli ingegneri di TermoClima -. In questo caso per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia l'agevolazione può essere rispettivamente del 65% e del 50%». E proprio l'Ecobonus può essere elevato all'agevolazione del 110% qualora gli interventi di efficientamento (compresi tra l'elenco dei trainati) siano collegati ad un lavoro trainante.
La legge prevede anche dei limiti di spesa. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 60/E del 2020 chiarisce tale aspetto. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica che qualora i lavori siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale (trainante) e la posa di pannelli fotovoltaici (trainato), il limite di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
Per il calcolo della spesa massima agevolabile per uno specifico intervento, quando vengono considerate il numero di unità immobiliari coinvolte, si considerano anche le pertinenze. Ad esempio, in un condominio di 4 abitazioni e 4 pertinenze il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8 il valore base dell'intervento. Qualora ci siano soggetti proprietari di pertinenze in un condominio che accede al Superbonus, questi avranno diritto alla detrazione in base alla spesa sostenuta per i millesimi di proprietà. Per gli interventi su edifici singoli la spesa massima è di 30mila euro (o dell'unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e con accesso autonomo) come per esempio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La detrazione spetta per le spese di smaltimento o bonifica dell'impianto sostituito.
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