Cessione del credito, le Entrate dettano tempi e modi per l’invio
Avvalersi di tecnici adeguatamente formati lungo tutto l’iter che permette di usufruire del Superbonus 110%. Questo l’invito che associazioni di categoria e ordini professionali hanno più volte rivolto ai cittadini, un suggerimento dettato dalla particolare complessità amministrativa, legislativa e fiscale della materia. Ogni step infatti richiede attenzione nei vari adempimenti da compiere, come nel caso specifico della cessione del credito, possibilità prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio (insieme allo sconto in fattura).
Come già si sa con esso si intende la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione non è consentita solo in presenza di interventi ammessi al Superbonus, ma anche per gli altri richiamati dall’articolo 121 del DL 34 del 2020 (ristrutturazione edilizia e bonus facciate per fare degli esempi) ed è prevista anche per professionisti e imprese. Comunicare. Entra qui in gioco tutta la partita delle comunicazioni.
Queste devono essere fatte pervenire all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica (sul sito dell’ente o mediante i suoi canali) per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 anche per le rate residue di detrazione non fruite. La confusione si pone quando è necessario capire quale sia il soggetto tenuto ad effettuare l’operazione, soprattutto alla luce del fatto che il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende inefficace la cessione del credito (o lo sconto in fattura).Secondo la norma la comunicazione deve essere inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente o avvalendosi di un intermediario, ma le eccezioni sono la norma. Per quanto riguarda infatti gli interventi non condominiali la domanda è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Se l’intervento riguarda le parti comuni degli edifici, anche nei casi di cessione della residua detrazione, la comunicazione è invece mandata dall’amministratore di condominio, anche in questo caso con facoltà di avvalersi un intermediario. Per i «mini-condomini», in cui non vi è obbligo di nominare un amministratore, il modello è trasmesso da uno dei condomini a tal fine incaricato. In tali casi il soggetto che rilascia il visto mediante apposito servizio web nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni tecniche. Se però l’intervento condominiale è invece ammesso al superbonus, la comunicazione può essere inviata o dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del condominio.
Sul fronte delle tempistiche la norma è invece più chiara. La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. O, comunque, nel caso di cessione delle rate residue per cui è già iniziata la detrazione, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta in detrazione.
La comunicazione può comunque essere inviata solo a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista. A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto, la comunicazione può essere annullata o inviata una sostitutiva della precedente.
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