Cappotto e condominio: una sentenza chiarisce alcuni dubbi
C'è una sentenza che la Corte d'appello dell'Aquila ha emesso nelle scorse settimane e che è stata resta nota il 13 novembre, che è di stretta attualità perché relativa ai cappotti termici nei condomini e in particolare su quale criterio si deve seguire per la ripartizione delle spese. In particolare, la Corte si è pronunciata su una sentenza del tribunale di Pescara al quale si erano rivolti due coniugi comproprietari di un appartamento.
Era accaduto che il condominio aveva appaltato i lavori per effettuare il cappotto termico ma aveva escluso dal computo metrico per la suddivisione delle spese, i lavori che riguardavano l'isolamento dei sottobalconi e il rifacimento dei gocciolatoi che ricadevano nella proprietà dei due coniugi e quindi, a giudizio del condominio, il costo doveva ricadere sui due proprietari. Il tribunale di Pescara, cui si erano rivolti, respingeva le loro richieste; da qui la decisione di ricorrere in Appello a L'Aquila la cui Corte ha dato torto al condominio accogliendo quindi la richiesta dei due coniugi.
I giudici ricordano che, nel caso un condominio decida di isolare anche una sola parte dell'edificio (quella più esposta alle intemperie) e quindi intervenendo solo su alcune unità immobiliari, l'intervento riguarda comunque l'intero condominio visto che il risparmio energetico andrà a beneficio di tutti così come il voler preservare lo stabile da fattori meteorologici. Così dicasi per i gocciolatoi che per funzione allontanano l'acqua piovana per l'intero edificio preservandone l'integrità.
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