Aiuti di Stato, A2A dovrà rimborsare 290 milioni
A2A, l’utility controllata dai comuni di Brescia e Milano, dovrà rimborsare 170 milioni a titolo di capitale e 120 milioni di euro a titolo di interessi composti per aiuti di Stato. Lo ha deciso oggi una sentenza della Corte di giustiza europea.
La vicenda che ha portato alla decisione di oggi ha inizio negli anni ’90, quando l’Italia concesse alle imprese di servizi alcune esenzioni fiscali e alcuni prestiti a condizioni di favore. Segnatamente, le imprese interessate erano esentate, per tre anni, dall’imposta sulle società e potevano contrarre prestiti a tassi di interesse ridotti. Con decisione del 5 giugno 2002, la Commissione ha ritenuto che queste esenzioni fiscali costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Essa ha allora ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti controversi.
Diverse società, tra cui l’Asm Brescia e l’Aem, che si sono poi fuse formando la società A2A, hanno proposto, al pari dell’Italia, alcuni ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per chiedere l’annullamento della decisione della Commissione. Tutti questi ricorsi sono stati respinti nel 2009 , così come le impugnazioni proposte avverso diverse sentenze del Tribunale.
Con sentenza del giugno 2006, la Corte ha dichiarato che l’Italia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, omettendo di recuperare gli aiuti presso i beneficiari. In seguito a questa sentenza, nel 2008 l’Italia ha adottato le misure necessarie per recuperare gli aiuti in questione. In particolare, essa ha previsto nella sua normativa che, mediante il rinvio a un regolamento dell’Unione entrato in vigore nel 2004 (ossia dopo la decisione della Commissione del 2002), le somme da recuperare vengano gravate di interessi composti (cosiddetto «anatocismo»). Su questa base, le autorità italiane esigono dalle società Asm Brescia e Aem, il rimborso di 170 milioni dovuti a titolo di imposta sulle società non versata a causa dell’esenzione consentita dall’Italia, nonchè il rimborso di 120 milioni a titolo di interessi composti.
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