Caccia, il Tar Lombardia respinge il ricorso: calendario confermato
Il calendario venatorio 2024 /2025 di Regione Lombardia è confermato in pieno sia per le date di chiusura sia per le giornate integrative.
Lo ha stabilito ieri mattina, la seconda sezione del Tar Lombardia, che ha respinto il ricorso contro la delibera di Giunta 2774 del 15 luglio, presentato da diverse associazioni animaliste, tra le quali Lac, Wwf Italia, Lipu, Lndc Animal Protection e Lav.
Secondo l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi si tratta di «una vittoria su tutta la linea che conferma le nostre buone ragioni e premia il grande lavoro svolto dagli uffici dell’assessorato per elaborare un calendario equilibrato e basato su motivazioni fondate, anche nelle parti in cui ci si discosta dal parere di Ispra, che è obbligatorio ma non vincolante».
Dopo la sentenza del Tar, le attività venatorie in Lombardia proseguono quindi regolarmente come previsto. «Salutiamo positivamente questa decisione - conclude l’assessore regionale - che tutela gli interessi legittimi dei cacciatori lombardi e dimostra che quando si assumono provvedimenti basati sul rigore scientifico questi non possono che essere accolti, al di là delle barriere ideologiche».
Il ricorso mirava a impugnavano il complesso degli atti della Regione Lombardia costituenti il calendario venatorio 2024/2025. Nel primo motivo di ricorso veniva chiesto al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge statali sulla caccia, per un contrasto con l’art. 9 della Costituzione, dove si prevede che: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Per il Tar la questione appare infondata.
Il Tar ha poi specificato come il parere di Ispra non ha natura vincolante, anche se le Regioni possono discostarsi dai medesimi soltanto attraverso un’adeguata e congrua motivazione cosa che la Regione Lombardia ha fatto con due relazioni scientifiche e prevedendo la giornata aggiuntiva a Brescia al tordo d’intesa con Ispra. Da qui si snodano poi le rimanenti valutazioni che respingono la parte residuale del ricorso.
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