Zona arancione «rafforzata»: cosa si può fare e cosa no
La Zona arancione cosiddetta «rafforzata» è una realtà: è scattata il 23 febbraio alle 18 in parte della Lombardia. Ecco che nella Provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino, in provincia di Cremona l'allerta è altissima e viene istituita una «zona a sorveglianza speciale» nella quale, oltre alle regole già previste per la zona arancione, si aggiungono ulteriori restrizioni.
Da oggi fino al 2 marzo dunque «sospensione della didattica in presenza» in tutte le istituzioni scolastiche. Sospese anche le attività di laboratorio.
È vietato per i residenti nella zona arancione andare nelle seconde case.
È inoltre prevista una rimodulazione del piano di vaccinazioni: saranno prioritariamente vaccinati gli abitanti dei 103 comuni con una incidenza del contagio superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti registrati tra il 15 e il 21 febbraio.
Per quanto riguarda le regole preesistenti della zona arancione, ecco una serie di domande e risposte sui comportamenti consentiti.
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5 alle 18, senza restrizioni;
- dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?
Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva?
Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.
È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
È possibile praticare sport di contatto?
No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione? È consentito andare a trovare amici o parenti?
Fino al 5 marzo 2021, in area arancione, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.
Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
Resta in vigore anche il cosiddetto «coprifuoco»: dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
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