Vuole rinunciare al cognome paterno, il Tar gli dà ragione

«Mi hanno cresciuto mia madre e mio nonno: sono loro la mia famiglia»
La sede del Tar di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
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Compie diciotto anni e vuole cambiare cognome: «Desidero potermi presentare con il cognome che mi appartiene». Ovvero quello della madre. La battaglia di un neo 18enne è finita in tribunale. Il no della Prefettura di Brescia alla sua richiesta ha fatto scattare il ricorso al Tar che gli ha dato ragione.

Da quando il giovane è nato, sua madre e i nonni materni sono stati la sua unica famiglia. Il padre, dopo averlo riconosciuto alla nascita, si è disinteressato di lui e mai, nella sua infanzia o giovinezza, ha mantenuto rapporti con il figlio. Che, arrivato alla maggiore età, desidera affrontare il futuro - maturità, patente e studi all’estero - con il cognome materno. Le motivazioni hanno un valore profondo per lui. «Chiedo di cambiare il mio attuale cognome, che non sento come mio poiché sono stato cresciuto esclusivamente da mia mamma alla quale sono particolarmente legato. Inoltre - ha scritto nella richiesta - mi sento legato affettivamente al nonno materno. Ora che sono maggiorenne per riconoscenza personale desidero sinceramente avere per sempre il cognome della mia mamma e del mio nonno materno».

Motivazioni non sufficienti per la Prefettura di Brescia, che ha rigettato la domanda. Non così per i giudici bresciani che hanno accolto la richiesta di annullamento del rigetto prefettizio facendo riferimento anche a precedenti sentenze di altri Tar. «Il sistema normativo prevede non solo - si legge nella sentenza - la possibilità di aggiungere un altro cognome al proprio ma anche un ampio riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione è circoscritta all'individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato dell’istante».

Secondo i giudici la Prefettura di Brescia ha «omesso di addurre alcuno specifico e contrastante interesse pubblico, di tale pregnanza da imporre di sacrificare quello della parte richiedente, senza apparentemente neppure considerare come il cognome in cui viene chiesto il cambiamento è quello della madre».

 

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