Un figlio unico preoccupato dell’eredità
AA
Egregio notaio,
mio padre è vedovo da molto tempo e convive da dieci anni con la sua ex badante. Mi ha detto che (per fortuna) non è intenzionato a sposarla, ma... siccome convivono da così tanto tempo, quali sono le pretese che la sua convivente potrà vantare sulla sua eredità, quando verrà a mancare? Come posso eventualmente tutelarmi? Mio padre ha diversi immobili ed io sono il suo unico figlio. Grazie delle risposta.
S.A.
Grazie a lei per averci scritto. Nel merito. Se suo padre (come riferisce) non dovesse sposarsi, la sua convivente potrebbe vantare diritti ereditari solo in presenza di un testamento in suo favore. In termini più generali, manca in Italia una disciplina organica della convivenza e in concreto, in mancanza di un testamento, nessun diritto è riconosciuto allo status di convivente superstite in quanto
tale (se non quello di subentrare nell’eventuale contratto di locazione della casa adibita a residenza comune, in caso di morte dell’inquilino intestatario del contratto, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 aprile 1988, n. 404/1988).
Le segnalo che in qualità di unico figlio, nella situazione che mi descrive, Le spetta una «legittima» pari ad 1/2 (un mezzo), che suo padre potrebbe anche soddisfare in vita mediante una o più donazioni a suo favore. Il patrimonio su cui conteggiare la legittima (ossia, la «base di calcolo» di questa quota di 1/2 riservatale dalla legge), in base all’art. 556 c.c., va valutato al tempo dell’apertura
della successione, sommando il valore «di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte» a quello dei «beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione» e detraendone i debiti. La restante quota di 1/2 è invece «disponibile » e può pertanto essere da suo padre attribuita a chiunque, anche alla sua convivente, per testamento oppure tramite una o più donazioni.
Le ricordo da un lato che la legittima può essere soddisfatta sia con l’attribuzione di una quota astratta del patrimonio ereditario
che con l’assegnazione di uno o più beni o diritti determinati, a scelta del testatore (purché il relativo valore sia «capiente» a soddisfarla) e dall’altro che un testamento o una donazione lesivi della legittima restano validi ed efficaci, se non impugnati nei termini di legge.
Lei potrebbe perciò, a seguito del decesso di suo padre, impugnare un eventuale testamento che non le riconosca, in
tutto o in parte, la predetta «legittima» (e/o le donazioni che comunque pregiudichino i suoi diritti), ma non potrebbe opporsi all’eventualità che suo padre intenda attribuire alla sua convivente e/o ad altri la predetta quota disponibile. La invito comunque a contattare il suo notaio di fiducia per ulteriori chiarimenti.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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