Strage di piazza Loggia, escludere il governo un «atto abnorme»

Così la Cassazione definisce la decisione del gup di negare la costituzione di parte civile alla presidenza del Consiglio dei ministri
Una rosa in omaggio alle vittime di piazza della Loggia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Una rosa in omaggio alle vittime di piazza della Loggia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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«Provvedimento abnorme». Così i giudici della Cassazione definiscono la decisione con la quale il giudice dell’udienza preliminare Francesca Grassani aveva negato alla presidenza del Consiglio dei ministri la costituzione di parte civile all’udienza a carico di Roberto Zorzi, nell’ambito dell’indagine sul presunto esecutore materiale della strage di piazza della Loggia.

I giudici della Suprema Corte, sollecitati dall’avvocatura dello Stato, hanno motivato l’accoglimento del ricorso dell’avvocatura di Stato attraverso una sentenza di sette pagine. Dapprima gli «ermellini» hanno ricordato che, dopo non essersi presentato il 23 marzo scorso all’apertura dell’udienza preliminare, lamentando un vizio di notifica, il giorno successivo il governo formulò allo stesso gup richiesta «di adottare ogni consequenziale provvedimento idoneo a garantire la partecipazione al procedimento».

Tempo dieci giorni - ricostruisce la sentenza - e il giudice fa notificare agli avvocati di Stato l’avviso di conclusione indagini, che non era stato loro notificato in precedenza, ma all’udienza dell’11 maggio rigetta la richiesta della presidenza del Consiglio dei ministri di essere restituita in termini per costituirsi.

Dopo aver ricostruito la cronologia della vicenda, la Cassazione definisce «evidente l’abnormità del provvedimento impugnato» perché «operando in assoluta carenza di potere, il gup ha preteso di privare di effetti il provvedimento con il quale, disponendo la notificazione ai ricorrenti dell’avviso di udienza preliminare in precedenza omessa, ne aveva riconosciuta la qualifica di persone offese, rimettendole nel termine per effettuare l’eventuale costituzione di parte civile». Per i giudici si tratta di «abnormità strutturale», prevista «quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall’ordinamento», e «funzionale» per aver determinato «una situazione di stallo circa la regola instaurazione del contradditorio».

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