Multa se guidi l'auto di un altro: ecco chi riguarda

Disposta la registrazione sul libretto del veicolo dell’effettivo utilizzatore. La multa? Da 705 euro
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«E’ più il clamore generato dalla confusione che non la reale portata dell’adempimento». Così commentano in Motorizzazione la piccola riforma che scatta da lunedì, ossia da quando sarà obbligatorio annotare sulla carta di circolazione il nome di chi ha a disposizione da quel giorno un veicolo non suo per più di 30 giorni. Tutto dopo una circolare (la numero 23743) emanata l’altroieri che specifica come non serva effettuare l’annotazione «se l’auto aziendale è attribuita come benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio». Si distingue in sostanza il comodato (uso gratuito che comporta sempre l’annotazione) da altre forme di utilizzazione del veicolo aziendale esente dall’obbligo. Vige l’annotazione, in pratica, se il veicolo è concesso in uso personale «anche nel tempo libero».

L’obbligo esiste poi per i soci, gli amministratori ed i collaboratori dell’azienda e anche l’imprenditore individuale se l’auto è bene strumentale dell’impresa.

L’obbligo dell’annotazione scaturisce dalla circolare del 10 luglio (prot. 15513) della Direzione generale del ministero dei Trasporti che da attuazione alla riforma del Codice della strada del 2010, per regolare «l’intestazione temporanea dei veicoli».

L’obiettivo è di individuare più facilmente - dal 3 novembre 2014 - i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie. Per regolarizzare la propria posizione ci si deve rivolgere alla Motorizzazione e aggiornare la carta di circolazione: ogni cambiamento costa 25 euro (16 di imposta e 9 di diritti). Qualora il nome sulla patente di chi guida non coincida a quello del libretto, si rischiano 705 euro di multa e il ritiro della carta di circolazione.

Molte le esenzioni all’obbligo: la norma non riguarda i familiari conviventi allo stesso indirizzo. L’uso in prestito di un’auto privata da a un amico o un parente sarà difficilmente sanzionabile, perché questo tipo di accordo non è accompagnato da documenti che attestino l’inizio della «locazione gratuita» e conseguentemente la scadenza dei 30 giorni.

L’obbligo dell’intestazione temporanea sul libretto non è retroattiva, dunque chi già aveva a disposizione un’auto non di proprietà prima del 3 novembre prossimo non è interessato. Per le aziende che danno in comodato gratuito ai dipendenti le vetture aziendali e per le flotte stampa e di rappresentanza delle case automobilistiche, inoltre, sarà sufficiente registrare alla Motorizzazione il nome dell’utilizzatore, senza modificare la carta di circolazione.

La norma riguarda «le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pa a seguito di una pronuncia giudiziaria», come spiega il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli.

Roberto Manieri

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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