L'eredità del figlio non tocca diritti ex moglie

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Io e il mio compagno viviamo in un appartamento di sua proprietà e che gli è stato donato dai suoi genitori tanti anni fa. Il mio compagno è legalmente separato dalla prima moglie ed è in attesa del divorzio. Non avevano avuto figli, mentre noi abbiamo una bambina. Mi hanno detto che se dovesse succedere qualcosa al mio compagno, spetta tutto alla nostra bambina visto che dal matrimonio non erano nati figli. E' vero?
Grazie, lettera firmata

Gentile signora, per legge al coniuge che sia legalmente separato sono riconosciuti gli stessi diritti successori che spettano al coniuge non separato, salvo la separazione sia stata effettuata con addebito della colpa (il che si verifica di rado e mai quando la separazione sia stata consensuale). Solo con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè con il divorzio, i diritti successori dell'ex coniuge cambiano: questi, infatti, ha solo diritto di chiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell'eredità, se si trovi in stato di bisogno e solamente nel caso in cui gli fosse già stato riconosciuto, al momento del divorzio, il diritto ad un assegno di mantenimento. Nel caso da Lei illustrato, pertanto, la moglie separata dal suo compagno, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, avrà gli stessi diritti che aveva prima della separazione, essendo irrilevante la presenza o meno di figli nati in costanza di matrimonio. L'esistenza di figli comporta, infatti, che vengano ad essere modificate le quote cui un coniuge ha diritto (anche se separato), ma non che allo stesso vengano o non vengano riconosciuti diritti sull'eredità. Sicuramente la nascita della Vostra bambina ha portato ad una riduzione dei diritti già spettanti alla prima moglie del suo compagno, ma non alla loro cessazione. Ciò avverrà, come anticipato, solo nel momento in cui il divorzio diventerà definitivo. Ove fosse volontà del Suo compagno tutelare fin d'ora nel modo più ampio possibile la Vostra bambina, egli potrebbe redigere un testamento, lasciando alla prima moglie esclusivamente la quota di riserva (o legittima) alla stessa spettante, alla condizione che all'apertura della successione non sia ancora intervenuto il divorzio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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