L’obbligo vaccinale finisce alla Corte Costituzionale
Il tema della legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale approda anche in terra bresciana. Lo scorso 22 marzo, infatti, la sezione Lavoro del Tribunale ordinario di Brescia ha emesso, a firma della giudice Mariarosa Pipponzi, un’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale per la causa promossa da alcuni insegnanti contro il Ministero dell’Istruzione a seguito della loro sospensione dall’attività lavorativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. I ricorrenti si sono infatti visti comunicare un provvedimento di sospensione dal lavoro avente efficacia per i sei mesi successivi, mesi in cui non sarebbe stata erogata la retribuzione.
La richiesta
I ricorrenti hanno sostenuto la natura discriminatoria della norma che impedisce loro di accedere al luogo di lavoro in quanto non vaccinati, seppure disponibili a sottoporsi a tampone ogni 48 ore, ed hanno chiesto in via di urgenza di essere reintegrati nel posto di lavoro e nella retribuzione o, quantomeno, di poter ottenere l’assegno alimentare. La mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi (pari alla metà della retribuzione) risulterebbe discriminatoria e violerebbe l’art. 3 della Costituzione, nonché il diritto al lavoro e ad un’esistenza libera e dignitosa (articoli 1, 2 e 4) conseguente all’impossibilità di percepire alcun reddito per il sostentamento proprio e dei familiari.
Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che la corresponsione dell’assegno alimentare è «una misura specifica prevista in presenza di un provvedimento specifico» e che «il legislatore ha intenzionalmente omesso di prevedere tale assegno» in quanto forma d’assistenza «prevista per casi che si assumono essere isolati e limitati».
La decisione
Il Tribunale di Brescia ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata», per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui nel prevedere che «per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento» esclude l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dal Testo unico del personale scolastico.
L’ordinanza di remissione alla Consulta, in particolare, si concentra sul diritto di uguaglianza perché l’ordinamento in altre ipotesi di sospensione anche più gravi (come «procedimenti penali e disciplinari per fatti di oggettiva gravità») prevede la corresponsione di indennità per sopperire alle esigenze alimentari del lavoratore.
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