Il socio accomandatario si esclude a maggioranza

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Essendo uno dei soci accomandanti di una società in accomandita semplice e non partecipando più il socio accomandatario alla gestione della società da lungo tempo, creando così un grave danno alla società, desidererei sapere se è possibile escluderlo dalla società.

R. Sapegni

Come confermato da una recente ordinanza del Tribunale di Milano-sezione specializzata in materia di imprese-datata 24 settembre 2014, l’esclusione di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice può essere decisa dalla maggioranza dei soci della società. È necessario che tale decisione, una volta adottata, venga comunicata al socio escluso in modo tale da permettere allo stesso di esercitare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, innanzi al Tribunale competente, la facoltà di opposizione contro la decisione di esclusione. Con l’ ordinanza sopra menzionata, il Tribunale ha precisato che, ai sensi dell’ art. 2287 del c.c., non è necessaria la convocazione dell’assemblea dei soci per decidere in merito all’esclusione, essendo valida la delibera che determina l’esclusione anche qualora non sia stata inviata al socio escluso alcuna preventiva convocazione; è sufficiente che il socio escluso riceva la comunicazione della decisione di esclusione al fine di esercitare il suo diritto di opposizione.

L’ordinanza in oggetto ha ritenuto che l’esclusione possa essere deliberata dalla maggioranza dei soci, non comprendendosi nel numero di questi il socio da escludere. Affinchè la delibera di esclusione sia valida, è necessario che riporti tutti i fatti nonchè le motivazioni che hanno indotto i soci a deliberare l’ esclusione ed è necessario che il contenuto di tale delibera pervenga al socio escluso con qualsiasi mezzo idoneo a portare a conoscenza di quest’ ultimo il contenuto della delibera, senza che siano previste forme particolari.
 
La deliberazione di esclusione del socio nelle società di persone non deve necessariamente essere assunta con metodo collegiale, essendo sufficiente che i consensi dei soci, che costituiscono almeno la maggioranza, siano raccolti anche separatamente. Una volta che l’esclusione sia divenuta efficace, e cioè trascorso il predetto termine senza alcuna opposizione da parte del socio escluso, i soci rimasti dovranno provvedere a modificare i patti sociali riducendo il capitale sociale e dovranno provvedere a dare pubblicità al registro delle imprese di tale modifica. Regole più stringenti si applicano nel caso in cui la società sia composta da due soli soci.
 
 
 

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