Consulenze extra, prof risarcirà l'Università con 77mila euro
Non è il primo caso e probabilmente non sarà nemmeno l’ultimo dato che sono ancora diverse le posizioni al vaglio. Parliamo di docenti universitari e delle loro collaborazioni fuori dal contesto dell’ateneo. Alcuni accertamenti si sono conclusi con l’assoluzione, altri invece con la condanna. Ultimo in ordine di tempo, il caso di Marco Alberto Mutinelli, professore ordinario all’Università degli Studi di Brescia del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale. La Corte dei Conti, dopo la denuncia del luglio 2017 da parte della Guardia di Finanza, ha stabilito che il docente dovrà risarcire oltre 77mila alla Statale di Brescia.
Sotto la lente di ingrandimento è finito in particolare il periodo 2007-2016, durante il quale il docente era legato all’Università bresciana da rapporto di lavoro a tempo pieno. «Con specifico riguardo alla materia del contendere, il Collegio ritiene che le prestazioni consulenziali in favore di terzi possano essere rese, ma a condizione che le attività abbiano valenza scientifica, risultino saltuarie ed occasionali e non compromettano in alcun modo l’attività istituzionale del professore universitario». La Procura della Corte dei Conti era aveva contestato al professor Mutinelli 18 consulenze, alcune delle quali con l’Ambasciata italiana a Berlino, con la presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche con istituti di credito e con Confindustria, arrivando a chiedere la condanna al risarcimento in favore dell’Ateneo di oltre 470mila euro.
Il professore di Ingegneria sia era difeso durante il processo spiegando che «nonostante sia precluso al docente a tempo pieno l’esercizio di "attività libero - professionale", tale divieto sarebbe compatibile con la possibilità di svolgere liberamente e con retribuzione attività di valutazione, attività di collaborazione e divulgazione scientifica e attività di consulenza esterna». Una tesi in parte accolta dai giudici contabili che hanno condannato il docente solo per sei consulenze extra università. «Nessun dubbio sussiste - si legge nelle motivazioni - sull’illiceità della prestazione esterna resa del docente, al quale era precluso in radice l’espletamento delle relative attività esterne».
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