Caccia vietata sui valichi, la Corte Costituzionale boccia la Regione

Tutti i passi sono esclusi dall’attività venatoria, quindi non solo quelli indicati in modo parziale dalla Regione
Il cartello di divieto di caccia al valico del Colle di San Zeno
Il cartello di divieto di caccia al valico del Colle di San Zeno
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Una nuova tegola si abbatte sulla Regione Lombardia e sui cacciatori bresciani dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, interpellata dal Tar di Milano. La Corte, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 43, comma 3, della legge regionale 26 del 1993 che circoscriveva il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dalle rotte migratorie dall’avifauna, per un raggio di mille metri, ai soli valichi che si trovano nel «comparto di maggior tutela» della zona faunistica delle Alpi.

Il merito

La decisione della Regione di individuare solo parzialmente i valichi è in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, perché la legge quadro della caccia (la 157 del 1992) in realtà non fa distinzione fra valichi montani interessati dalle rotte migratorie o meno. Il divieto di caccia va dunque esteso a tutti i valichi a prescindere.

«Si tratta di un'incompetenza che costerà cara ai lombardi. Durante l’iter di questo provvedimento come Movimento Cinque Stelle avevamo più volte avvertito l’assessore Rolfi e i consiglieri del centrodestra dei rischi di incostituzionalità legati al provvedimento. Avevamo presentato apposite pregiudiziali, ma siamo stati ignorati» tuonano i rappresentanti regionali dei 5 Stelle.

La Lac

Nella fattispecie il ricorso è stato presentato al Tar dalla Lac, che in una nota rimarca come «secondo i giudici della Consulta, chiamati ad esprimersi dal Tar a seguito del ricorso della Lega Abolizione Caccia, la Regione Lombardia ha violato gli standard minimi di tutela ambientale laddove ha previsto che solo i valichi montani ricadenti nella zona di maggior tutela delle Alpi debbano essere preclusi alla caccia. Secondo la sentenza di ieri, invece, non è ammissibile restringere ad una sola parte del territorio regionale l’individuazione di tutti i valichi montani che vanno protetti dall’attività venatoria, a prescindere dall’area geografica».

Per la Lac poi «la Corte Costituzionale ha stabilito che la superficie dei valichi montani (per un raggio di 1.000 metri) dagli stessi non è assoggettata alla percentuale massima di territorio agro-silvo-pastorale da precludere alla caccia, in ragione dei preminenti interessi di tutela ambientale». La Lac sostiene che «La Regione Lombardia oggi non considera una serie di valichi già noti e censiti che ammonterebbero invece a più di  40». L’associazione esprime quindi soddisfazione.

Dal Pirellone le repliche si limitano a ribadire che la legge cassata risale al 1993 e non è legata all’attività di giunta, ma del Consiglio. «La materia verrà quindi affrontata nel prossimo mandato, dopo il voto di metà febbraio» confermano i consiglieri di maggioranza. Intanto restano interdetti dalla caccia in Lombardia circa 125 km quadrati di territorio.

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