Storie

Lombardia, vecchi motori euro zero fermi per sempre se non sono certificati come storici

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Lo abbiamo scritto e ripetuto, ma la materia continua a far discutere tra appassionati e singoli utenti della strada.

Tra le misure per la limitazione del traffico veicolare, la Regione Lombardia ha infatti introdotto, in attuazione di quanto disposto dalle d.d.G.R 7635/08 e 9958/09, a partire dal 15 ottobre 2011, il ritorno in vigore (come del resto ogni anno), dei provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

A parte i limiti alla circolazione imposti alle auto euro zero e ai diesel euro due (ovvero: per la zona A1 fermo della circolazione dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti veicoli: autoveicoli ad accensione comandata – benzina - non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”); autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”) la Regione ha disposto la limitazioni alla circolazione per TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE a partire dal 15 ottobre 2011 e senza più alcuna interruzione temporale, IL FERMO PERMANENTE  della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.


Lo stesso regime rimane vigente (come fermo permanente) per gli autobus M3 adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.

VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO:
1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;

3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).

4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.

5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;

6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a  due tempi possono circolare.

Se vuoi vedere la disposizione regionale CLICCA QUI:  www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/22/402/DGR%209958_2009.pdf


Roberto Manieri

r.manieri@giornaledibrescia.it

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COMMENTI:

Euro zero fermi in Lombardia, le repliche dei lettori e gli approfondimenti

Buona sera,
sono un appassionato di moto d’epoca. sono proprietario di due motociclette anni 50 (entrambe iscritte al registro F.m.i.) e di una Vespa Primavera 125.
Ho letto il suo intervento sulla normativa della Regione Lombardia in merito al blocco dei motocicli euro 0 a due tempi .
Il problema che ho sollevato anche con amici del locale club è che i veicoli iscritti ai registri storici sono considerati dal Codice della Strada,  art.60, veicoli atipici, come qui sotto riportato:

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;


Di conseguenza per la Regione Lombardia bisogna iscrivere la moto due tempi al registro ma poi non è più possibile usarla normalmente, fatto discriminante in quanto nelle regioni confinanti per il momento non sono ancora in vigore queste restrizioni.
Poi come al solito in Italia siamo molto bravi nel creare normative e regolamenti restrittivi, per poi tranquillamente non rispettarli. Non è il mio caso perché io ritengo che se esiste un regolamento va rispettato, non voglio però che i miei diritti siamo diversi da quelli del mio vicino.
La ringrazio anticipatamente per un suo eventuale interessamento alla questione .
distinti saluti

segue firma


Buonasera,
l’errore di fondo è considerare i suoi veicoli come “veicoli d’epoca”.
Il termina ha infatti un’accezione tecnica ed una ‘volgarizzata’.
Quella comune è che ogni moto e auto oltre i 20 anni sia ‘d’epoca’, ma il Codice della Strada, proprio l’articolo 60, comma 2, riconduce alla categoria dei veicoli d'epoca " i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati…(omissis)…e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione"; tant'è che il successivo comma 3 let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell'art.60, comma 4, c.d.s., rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i motoveicoli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art.5, comma 34, del d.l 30 dicembre 1982, n° 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53).
Solo per questi veicoli la norma codicistica prevede che, qualora non siano iscritti al P.R.A. per poter circolare su strada debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A.
La logica di fondo resta il principio della deroga: i veicoli storici possono circolare in Lombardia in deroga al blocco del traffico, anche se inquinati, e questo per le loro peculiarità. Il fatto di essere certificati di interesse storico o collezionistico (e poi su questo ci sarebbe da discutere: che valenza storica o collezionistica avrebbe effettivamente oggi una Vespa Primavera 125…) dovrebbe escludere, a logica, l’uso quotidiano. Ma ripeto, a logica.
Diversamente perché concedere ai veicoli storici di pagare assicurazione e bollo ridotto? Sarebbe una concessione ingiusta e contro il senso stesso del diritto in materia di veicoli storici.

Roberto Manieri

r.manieri@giornaledibrescia.it

 


 


 
 

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